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CSEN SETTORE CINOFILO
CODICE DEONTOLOGICO dell’EDUCATORE e dell’ISTRUTTORE CINOFILO

PREMESSE
Considerato che l’attività dell’educatore e dell’istruttore cinofilo riveste un ruolo di grande rilievo nei rapporti uomo-cane nell’attuale società e che gli studi sul cane, le continue evoluzioni del pensiero i cambiamenti normativi impongono una conseguente evoluzione di questa importante figura professionale e conseguente riconoscimento. Lo scopo del CSEN è quindi quello di regolare l’operato degli educatori-istruttori cinofili o tecnici iscritti sotto il profilo etico e deontologico per tutelare il benessere psico-fisico del cane.

NORME GENERALI
1. Il benessere dei cani e dei conduttori è prioritario e mai subordinato a fini personali o speculativi.
2. Gli educatori-istruttori devono esercitare con professionalità e serietà, sono responsabili delle loro azioni verso il binomio (cane-uomo) e verso la società. Il loro comportamento, oppure i loro consigli, nello svolgimento della loro professione non devono in alcun modo ledere nessuno.
3. Gli educatori-istruttori non devono imporre impropriamente il loro punti di vista, o disprezzare pubblicamente l’operato, la condotta o le opinioni altrui bensì dovranno esporre il proprio pensiero cercando di aiutare, per quanto possibile, il binomio.
4. E’ fatto divieto agli educatori-istruttori di abusare della propria attività, devono mantenere relazioni professionali con i propri iscritti, non devono in alcun modo sfruttare tali relazioni per scopi, di qualsiasi natura, scorretti.
5. Gli educatori-istruttori non devono il proprio lavoro in modo illecito o non professionale, ne devono esercitare la loro professione in modo tale da mettere in cattiva luce la reputazione del CSEN
6. Gli educatori-istruttori devono crescere professionalmente provvedendo al proprio aggiornamento e alla propria continua formazione.
7. Gli educatori-istruttori hanno il divieto di collaborare con allevatori senza scrupoli che antepongano i loro scopi economici a scapito dei cuccioli che “producono”, non considerando il benessere psico–fisico dei cani allevati, anche se questo comporta da parte del tecnico affiliato rinunciare a rientri economici, pubblicitari e quant’altro.
8. Gli educatori-istruttori nel caso si trovino di fronte ad un caso di difficoltà economica di un socio/cliente con un cane con evidenti problematiche, deve cercare di aiutare tale binomio per quanto possibile.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
9. I “Tecnici” riconosciuti dal CSEN devono tenere un libro soci dove sono registrati i dati anagrafici dei soci e dei propri cani con le schede per ognuno dei soggetti, tali dati devono essere custoditi nel rispetto delle legge sulla privacy attualmente in vigore.
10. Gli educatori-istruttori non devono dare garanzie sul risultato di un percorso educativo, sia esso un addestramento oppure un processo di rieducazione comportamentale, perché è impossibile valutare a priori tutte le sinergie e la relazione che il proprietario è in grado di attuare.
11. La preparazione dei “Tecnici” riconosciuti dal CSEN deve essere tale da sostenere delle lezioni individuali e collettive, valutare i diversi livelli raggiunti da ogni binomio ed eventualmente suddividendoli in classi in modo da garantire la progressione nel lavoro. Tutti i soggetti presenti durante una lezione devono essere seguiti in ugual misura.
12. Gli educatori-istruttori dovranno indirizzare il proprio socio verso un collega con competenze o attitudini personali diverse o maggiormente affini al caso in questione qualora non fosse in grado di portare a termine lo stesso.
13. Gli educatori-istruttori devono essere onesti nel valutare le richieste e l’effettivo bisogno del socio e del cane, senza farli partecipare inutilmente a corsi o a lezioni superflue, dichiarando in anticipo un’effettiva stima dei costi che dovrà sostenere.
14. Gli educatori-istruttori tratteranno tutti i cani con rispetto. Devono impegnarsi, inoltre, ad operare ad alto livello professionale e usare e consigliare metodi in linea con i principi della gentilezza e della onestà verso i cani e verso i soci. Per questo motivo, non si dovrà far uso di collari a catena fissi ed a strangolo, collari con le punte, collari e dispositivi elettrici, attrezzature e tecniche coercitive. I membri lavoreranno per mettere a punto e per applicare le tecniche di training cognitivo, orientato a rispettare il benessere dell’animale e valorizzare le sue caratteristiche individuali e sociali.
15. Tutte le procedure che causano al cane dolore, afflizione e potenziali danni fisici sono contraddittorie con i “metodi gentili”. Queste procedure rappresentano una violazione seria di comportamento etico e professionale. Nel caso di accertato coinvolgimento con episodi di crudeltà o negligenza nei confronti degli animali sarà considerato violato questo codice verrà convocato il CTN per applicare le sanzioni disciplinari previste dall’Art. 5.
16. Le tecniche che si utilizzeranno e si consiglieranno devono basarsi sull’applicazione di conoscenze e ricerche scientifiche e risultare dall’esperienza pratica sull’uso dei metodi non coercitivi. Se si utilizzeranno tecniche sperimentali, si dovranno informare sia il socio sia il medico veterinario referente. I membri forniranno ai soci informazioni sulla natura e i motivi delle loro azioni e sui possibili rischi e conseguenze che potrebbero derivarne. Faranno in modo che il loro lavoro non crei false aspettative nel socio.
17. Gli educatori-istruttori si comporteranno in modo tale da non sminuire la fiducia che la gente ha nei confronti della categoria professionale o nei confronti del CSEN e non eserciteranno se si troveranno in condizioni fisiche o psichiche non idonee.
18. I membri accetteranno i soci tramite fonti diverse o tramite la pubblicità diretta. Qualora tale pubblicità si riferisse a club o società non affiliate al CSEN, ciò non implicherà nessuna adesione da parte dell’Ente altrimenti che per certificare, se possibile, che tutti gli Istruttori siano propri “Tecnici” regolarmente affiliati.
19. I “Tecnici” riconosciuti dal CSEN che lavorano con degli assistenti che non sono membri di questo Ente, che non hanno pertanto seguito l’iter formativo previsto, dovranno fare in modo e assicurarsi che i loro assistenti agiscano in modo responsabile verso i clienti e in conformità allo spirito di questo regolamento.
20. Nel progettare le sedute di educazione, istruzione, addestramento o di riabilitazione comportamentale, gli educatori-istruttori devono considerare il benessere fisico e psichico del cane.
21. Se si scrivono articoli o pubblicazioni, si deve sottolineare che un vero lavoro di training necessita dell’attenzione singola da parte di chi è di competenza e che non si può effettuare via telefono o leggendo un qualsiasi articolo oppure leggendo una risposta.
22. E fatto divieto assoluto ai “Tecnici” riconosciuti dal CSEN di lavorare con clienti di altri educatori-istruttori se non vi è richiesta di collaborazione.
23. Gli educatori-istruttori potranno operare nel campo della terapia e riabilitazione comportamentale solo se in possesso di conoscenze specifiche in tale campo e, in ogni caso, sempre in collaborazione con un medico veterinario. OBBLIGHI Agli educatori-istruttori riconosciuti dal CSEN è richiesto di:
24. Accettare e attenersi a questo codice e, a questo scopo, di far pervenire all’Ente una dichiarazione firmata.
25. Rispettare e osservare le regole, i regolamenti e le dichiarazioni dell’Ente.
26. Prendere atto che il diritto d’appartenenza al CSEN è riconosciuto esclusivamente al singolo istruttore che affilia la propria associazione, la propria società, il proprio club, o il proprio circolo, garantendone l’attività dei propri collaboratori/assistenti se non riconosciuti anch’essi dal CSEN. L’appartenenza al CSEN non potrà essere utilizzata per sostenere l’attività di un qualsiasi club, società o organizzazione dove il tecnico riconosciuto collabori saltuariamente con esso.
27. Non fare pubblicità o altro che possa trarre in inganno con affermazioni o promesse fasulle.
28. Non sfruttare l’appartenenza all’Ente o far credere che si stia parlando in nome di questa, qualora si commercializzasse o si consigliasse un qualsiasi prodotto.
29. Non rivelare informazioni su nessun socio di cui si è a conoscenza a causa delle relazioni professionali che si sono stabilite, o rendere pubblici documenti, di qualsiasi natura, relativi ai rapporti con il cliente, salvo che non sia espressamente richiesto dalla legge o che il cliente non abbia dato il suo consenso.
30. Discostarsi da tale codice può essere causa di radiazione dall’Ente. Il CTN dello CSEN fornirà direttive sui problemi relativi al codice di pratica o alla condotta dei propri membri e qualsiasi reclamo o controversia che ne deriva, sarà dibattuta secondo le norme statutarie dell’Ente.
(La stesura del codice deontologico è stato redatto in collaborazione con l’APDT Italia).